Lo psicologo, in ambito giuridico, assolve una funzione prevalentemente di consulente, e la sua attività è finalizzata a rispondere a quesiti legali, di diversa natura e con diverse finalità, a seconda che siano stati formulati dal Tribunale Civile o Penale.
Quando lo psicologo è chiamato collaborare dietro diretta nomina del Giudice, egli viene incaricato di svolgere il compito in veste di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), e con lo stesso provvedimento di nomina del CTU, il giudice può scegliere di assegnare a entrambe le parti il termine per la nomina di un proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP) nominato dal proprio avvocato.

Se il Giudice decide di non avvalersi di un suo consulente e dunque non nomina un CTU, entrambe le parti hanno comunque la possibilità di produrre in causa perizie stragiudiziali redatte da un Consulente Tecnico, a proprio supporto.

La Consulenza Tecnica in ambito civile

La richiesta di consulenze tecniche psicologiche avviene prevalentemente in ambito civile, ed esse vengono richieste soprattutto in questioni di diritto di famiglia e di diritto del lavoro: lo psicologo è, quindi, per lo più chiamato ad offrire le sue competenze in relazione all’affidamento dei figli in casi di separazione e divorzio, ad affidamenti extrafamiliari, alla valutazione dell’idoneità genitoriale, ma anche a questioni relative al risarcimento di danno psichico ed esistenziale e a situazioni in cui si richiede  la riattribuzione chirurgica del sesso.

Tra le situazioni più frequenti, troviamo i casi di affido, in cui il giudice può chiedere al consulente psicologo una valutazione dell’idoneità genitoriale e/o un quadro globale delle dinamiche di coppia e di quelle tra genitori e figli; egli può necessitare, inoltre, di indicazioni circa eventuali percorsi da far intraprendere ai soggetti nel tentativo di far migliorare i loro rapporti o, ancora, di notizie circa il livello di benessere del minore, l’ambiente in cui vive o la volontà del minore stesso in merito al suo affidamento.

Per quanto concerne le questioni inerenti al risarcimento del danno, le valutazioni di natura psicologica mirano, essenzialmente, a chiarire la tipologia del danno in questione (che sia biologico, di tipo psichico, morale, esistenziale) e a stabilire, per fini risarcitori, un nesso causale tra l’evento subito ed il danno manifestato.

La Consulenza Tecnica in ambito penale

Per quanto concerne l’ambito penale, il lavoro dello psicologo giuridico è, in tal caso, inerente per lo più alla valutazione della capacità di intendere e di volere del soggetto in questione e, quindi, l’imputabilità, la pericolosità sociale, la capacità di rendere testimonianza e l’attendibilità della stessa.

Un intervento di questo tipo può essere richiesto anche in ambito penale minorile, nei casi di maltrattamento ad esempio; sempre per i minori  può essere poi richiesta una consulenza in una prospettiva futura, con l’obiettivo di valutare le misure penali più adeguate da prendere, il reinserimento del minore in società o eventuali interventi preventivi.

Il ruolo del CTP

Il CTP assolve il compito di assistere il proprio cliente con il compito di affiancare il CTU nell’espletamento del suo incarico durante le operazioni peritali, appurando la correttezza metodologica della Consulenza, eventualmente producendo ulteriore documentazione clinica.

Il Consulente Tecnico di Parte si presta, inoltre, a formulare osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il Consulente del Giudice (CTU) sarà giunto.

La nomina di un CTP risulta molto utile per tre ordini di motivi:

  • In primo luogo, per una funzione di controllo sulle operazioni peritali, poiché il CTP verifica che tutto il percorso proceda secondo le più adeguate metodologie (che devono essere seguite in modo scrupoloso dal CTU).
  • In secondo luogo per svolgere una funzione più collaborativa con il CTU: il CTP, infatti, essendo un “tecnico” esperto può interagire positivamente con il CTU portando riflessioni nuove e magari alternative, delle quali il CTU potrà tenere conto, e trasmetterle al giudice, il quale si troverà ad avere ancora più elementi utili per la sua decisione.
  • Infine, il CTP interagisce in più momenti con il proprio cliente, sia prima dell’inizio della perizia (con colloqui di conoscenza e con la lettura degli “atti”), che durante la CTU stessa, svolgendo colloqui di riflessione e monitoraggio sull’andamento della perizia. Questa funzione di sostegno è fondamentale per la persona che si vede coinvolta in un procedimento approfondito e certamente complesso dal punto di vista procedurale, ma soprattutto emotivo. Il CTP sarà presente durante tutte le operazioni peritali, avendo anche momenti di confronto con il CTU e gli eventuali altri CTP.

Alla fine delle operazioni peritali, il CTU scriverà la sua relazione, i CTP hanno tempo circa 10/15 giorni per apporre le proprie considerazioni rispetto alle conclusioni del CTU, commenti che poi vengono allegati alla relazione del CTU e quindi letti dal giudice.

Onorario del CTP

La determinazione del compenso al Consulente Tecnico di Parte non viene stabilita dal Giudice come accade per il CTU, e se il CTP è appartenente ad un Ordine professionale, come nel caso degli psicologi, egli è tenuto a rispettare le tariffe professionali dell’Ordine di appartenenza. Queste potranno essere a vacazione (tariffa oraria), a percentuale sul valore stimato (in caso di perizie di stima per danni, perizie di valutazione economica ecc.), o forfettaria, e verranno previamente concordate col cliente.